Scaduto
Gara #1070
REALIZZAZIONE ESTENSIONE E POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTO CHIGNOLO PO AREA SUD CAPOLUOGOInformazioni appalto
16/07/2026
Aperta
Lavori
€ 774.122,33
Bina Stefano
Categorie merceologiche
45232151 - Lavori di costruzione di rinnovamento di condotte idriche
Lotti
1
BC68D8D0F3
H22E26000060005
Solo prezzo
REALIZZAZIONE ESTENSIONE E POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTO CHIGNOLO PO AREA SUD CAPOLUOGO
Interventi di estensione e potenziamento dell’acquedotto a servizio del capoluogo di Chignolo Po
€ 749.329,27
€ 149.845,96
€ 24.793,06
Scadenze
22/08/2026 12:00
31/08/2026 12:00
31/08/2026 14:00
Allegati
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172.61 kB | |
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4.67 MB | |
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468.88 kB | |
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86.33 kB | |
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39.16 MB |
Chiarimenti
18/08/2026 10:39
Quesito #1
Spett.le Pavia Acque S.c.a r.l.,
con riferimento alla procedura in oggetto, si formula la seguente richiesta di chiarimento.
Premesso che:
i lavori sono inquadrati nella sola categoria prevalente OG6, class. III o superiore, per un importo complessivo a base di gara di € 774.122,33, con conseguente configurabilità di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale;il disciplinare di gara, al punto 4.5, dispone che "le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti posseduti dall'associato o dal consorziato", in conformità all'art. 30 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, e che l'art. 68, comma 11, del Codice richiede il possesso dei requisiti in via complessiva da parte del raggruppamento;il D.Lgs. n. 36/2023 non ha riprodotto la previsione di cui all'art. 83, comma 8, del previgente D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui "la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria", anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 28 aprile 2022, causa C-642/20;
si chiede di voler confermare quanto segue:
1) che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, l'operatore economico designato quale mandataria/capogruppo possa essere in possesso di attestazione SOA nella categoria OG6 in classifica inferiore a quella posseduta dall'impresa mandante, assumendo conseguentemente una quota di partecipazione e di esecuzione minoritaria rispetto a quest'ultima, fermo restando il possesso da parte del raggruppamento, nel suo complesso, dei requisiti di qualificazione adeguati alla copertura dell'intero importo dei lavori e la corrispondenza, per ciascun componente, tra quota dichiarata e classifica posseduta;
2) che, ai fini della determinazione della quota massima assumibile da ciascun componente del raggruppamento, trovi applicazione il beneficio dell'incremento di un quinto della classifica di cui all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, spettante a ciascuna impresa raggruppata che risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (nel caso di specie € 154.824,47); con la conseguenza che un'impresa in possesso di attestazione OG6 classifica I potrebbe assumere una quota di partecipazione ed esecuzione fino a € 309.600,00, corrispondente a circa il 39,9% dell'importo a base di gara.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
con riferimento alla procedura in oggetto, si formula la seguente richiesta di chiarimento.
Premesso che:
i lavori sono inquadrati nella sola categoria prevalente OG6, class. III o superiore, per un importo complessivo a base di gara di € 774.122,33, con conseguente configurabilità di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale;il disciplinare di gara, al punto 4.5, dispone che "le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti posseduti dall'associato o dal consorziato", in conformità all'art. 30 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, e che l'art. 68, comma 11, del Codice richiede il possesso dei requisiti in via complessiva da parte del raggruppamento;il D.Lgs. n. 36/2023 non ha riprodotto la previsione di cui all'art. 83, comma 8, del previgente D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui "la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria", anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 28 aprile 2022, causa C-642/20;
si chiede di voler confermare quanto segue:
1) che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, l'operatore economico designato quale mandataria/capogruppo possa essere in possesso di attestazione SOA nella categoria OG6 in classifica inferiore a quella posseduta dall'impresa mandante, assumendo conseguentemente una quota di partecipazione e di esecuzione minoritaria rispetto a quest'ultima, fermo restando il possesso da parte del raggruppamento, nel suo complesso, dei requisiti di qualificazione adeguati alla copertura dell'intero importo dei lavori e la corrispondenza, per ciascun componente, tra quota dichiarata e classifica posseduta;
2) che, ai fini della determinazione della quota massima assumibile da ciascun componente del raggruppamento, trovi applicazione il beneficio dell'incremento di un quinto della classifica di cui all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, spettante a ciascuna impresa raggruppata che risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (nel caso di specie € 154.824,47); con la conseguenza che un'impresa in possesso di attestazione OG6 classifica I potrebbe assumere una quota di partecipazione ed esecuzione fino a € 309.600,00, corrispondente a circa il 39,9% dell'importo a base di gara.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
18/08/2026 14:00
Risposta
1) Si conferma.
2) Si conferma.
2) Si conferma.