Inviato esito

Gara #615

PROCEDURA NEGOZIATA - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI

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Informazioni appalto

30/01/2025
Negoziata
Servizi
€ 589.824,00
Bina Stefano

Categorie merceologiche

5551 - Servizi di mensa

Lotti

Inviato esito
1
B56E725E4B
Qualità prezzo
PROCEDURA NEGOZIATA - ACCORDO QUANDRO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI
L’appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti delle società individuate nella Lettera di invito, da erogarsi mediante buoni pasto elettronici
€ 589.824,00
€ 4.718,59
€ 0,00
€ 589.824,00
Prot. 10197 del 19/03/2025
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01014660417 EDENRED ITALIA SRL
Visualizza partecipanti

Scadenze

21/02/2025 12:00
25/02/2025 12:00
25/02/2025 14:00

Allegati

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17/04/2025 12:22
99.01 kB

Chiarimenti

11/02/2025 10:22
Quesito #1
in riferimento alla presente procedura, la Scrivente chiede i seguenti chiarimenti:
1) si chiede di confermare che eventuali costi legati ad attività esternalizzate mediante il ricorso del subappalto/subcontratto non debbano rientrare nei costi della manodopera che l’operatore economico dovrà dichiarare in offerta ai sensi dell’art.108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;
2) Con riferimento all’art. 20 della Lettera di invito “DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO. OBBLIGHI DEL MEDESIMO” e nello specifico alla lettera e) relativa all’onere della prova dell’installazione POS presso gli esercizi convenzionati, si chiede di confermare che sarà sufficiente la presentazione del contratto di convenzionamento con l’esercizio, in quanto contenente tutti gli elementi relativi all’attivazione del servizio ivi incluso la conferma che il medesimo esercizio è in grado di accettare i buoni pasto elettronici utilizzando tutti i sistemi disponibili ossia POS, sistemi di cassa integrati utilizzati dalla GDO e i sistemi di accettazione app to app o lettori barcode.
3) con riferimento a quanto indicato nell’art. 24 della lettera d’invito e, nello specifico, all'assunzione da parte dell’aggiudicatario della qualifica di Responsabile del trattamento, evidenziamo che la scrivente società si configura quale “autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari” intendendosi per titolare “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”.
Pertanto, la scrivente non può considerarsi un responsabile del trattamento, inteso come “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” in quanto:
- non effettua, nell’erogazione dei propri servizi, un’attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente;
- nell’ambito “privacy” agisce autonomamente ai fini dell’erogazione del proprio servizio;
- non esegue trattamenti su commissione;
- nell’elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il cliente abbia dato istruzioni a questo proposito;
- i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente;
- ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, vi chiediamo di dispensare la sottoscritta società, in caso di aggiudicazione dell’appalto e, contestuale sottoscrizione del contratto, dalla nomina a Responsabile Esterno del Trattamento in quanto già qualificata come Titolare dei Dati.

13/02/2025 08:08
Risposta
1) I costi della manodopera devono computare anche quelli eventualmente affidati a terzi
2) Si conferma
3) Pavia Acque ritiene che la nomina a Responsabile del Trattamento sia la soluzione più idonea nel regolare il trattamento dei dati personali nel rapporto che verrà ad instaurarsi con l’aggiudicatario del servizio oggetto del procedimento. Tuttavia, data la posizione in materia espressa da alcuni primari operatori del settore, ben supportata da considerazioni che riteniamo nel loro complesso plausibili, e data l’assenza di indicazioni più precise per la specifica attività di servizio sostitutivo mensa – buoni pasto elettronici da parte delle Autorità competenti, Pavia Acque riterrà l’eventuale opposizione, che dovrà comunque essere adeguatamente motivata, alla nomina di Responsabile del Trattamento quale causa non ostativa all’aggiudicazione della gara e allo svolgimento del servizio richiesto. Si ricorda che, qualora l’aggiudicatario ritenga di poter svolgere la propria attività quale Titolare del Trattamento dei dati personali, sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per tale ruolo (a mero titolo di esempio e non esaustivo, la predisposizione di idonee informative per gli interessati e la raccolta del consenso al trattamento, ove necessario).

Pavia Acque S.C.A R.L.

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