Aggiudicazione definitiva

Gara #784

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IN PROJECT FINANCING DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI SENSI DELL’ART. 193 D.LGS. 36/2023 E CREAZIONE DI SISTEMI DI AUTOCONSUMO INDIVIDUALE DI ENERGIA RINNOVABILE “A DISTANZA”
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Informazioni appalto

06/08/2025
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 15.890.730,97
Bina Stefano

Categorie merceologiche

453173 - Lavori di installazione elettrica di apparecchi di distribuzione di elettricità

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
B7E823B822
H83D24000150007
Qualità prezzo
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IN PROJECT FINANCING DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI SENSI DELL’ART. 193 D.LGS. 36/2023 E CREAZIONE DI SISTEMI DI AUTOCONSUMO INDIVIDUALE DI ENERGIA RINNOVABILE “A DISTANZA”
Pavia Acque intende acquisire la fornitura di energia elettrica rinnovabile per la costituzione di sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza
€ 15.591.104,60
€ 1.284.189,70
€ 299.626,37
€ 15.890.730,97
45764 del 15/12/2025
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02102820509 UNOENERGY GREEN SOLUTIONS SPA
Visualizza partecipanti

Scadenze

27/09/2025 12:00
06/10/2025 12:00
06/10/2025 14:00

Allegati

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6.75 MB
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06/08/2025 15:07
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06/08/2025 15:07
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05/09/2025 11:03
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05/09/2025 11:48
402.38 kB

Chiarimenti

29/08/2025 15:00
Quesito #1

a) Il nostro Consulente del Lavoro, in ordine al disciplinare di gara e all’impegno previsto dal punto 8.2) lettera e) ed a quanto previsto dall’art. 11 commi 3 e 4 del Codice dei Contratti, chiede se è possibile applicare quanto disposto dall’art. 3 (Presunzione di Equivalenza) c.1 dall’Allegato I.01 Contratti Collettivi del medesimo codice alla nostra fattispecie: la società applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario distribuzione e servizi sottoscritto congiuntamente dalle medesime Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore Elettrico (ovvero CGIL, CISL e UIL).
Si richiede per cui, a titolo esemplificativo, se il contratto applicato dalla scrivente, CCNL Commercio del Terziario H011, risulti equivalente a quello richiesto.
b) In relazione Garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore complessivo stimato della procedura di gara, si richiede conferma che il valore complessivo su cui deve essere rilasciata si a pari a 15'890'730,97 € come riportato ne art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, o in alternativa il valore di riferimento
c) Se al fine dell’applicazione della riduzione del 30% della Garanzia provvisoria per gli operatori economici ai quali sia rilasciatala certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000, si presume l’equivalenza con la ISO 9001:2005.
d) In relazione alla documentazione di cui al punto 22) si chiede conferma che le richieste siano da intendersi relative all’aggiudicataria e non alla futura Società di Scopo.
e) In relazione ai servizi di progettazione, nel caso l’aggiudicataria si avvalesse in corso di offerta di uno o più soggetti idonei, sotto forma di “professionisti esterni INDIVIDUATI”, si chiede che resta nelle sue facoltà la possibilità di variare la configurazione sia in fase di aggiudicazione che svolgimento della Concessione fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti.


05/09/2025 11:58
Risposta
a) Come stabilito dall’art. 11, comma 3, del Codice e disciplinato dalla lex specialis, il concorrente può:
- impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel disciplinare di gara per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;
oppure
- indicare un differente contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello individuato dalla scrivente.
Ai fini dell’eventuale verifica di equivalenza, trattandosi di un’attività particolarmente gravosa, non ci è possibile in questo momento fornire una risposta esauriente.
Si consiglia di affidarsi ad un professionista del settore, al fine di valutare l’effettiva equivalenza sia in termini economici che normativi, posto che l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, dovrà dimostrare l’equivalenza di tali tutele.
b) Si conferma.
c) Si conferma. Si precisa che, nel caso di specie, non è ammessa invece l’ulterioreriduzione del20%, in quanto non disciplinata nella lex specialis.
d) Sono da intendersi in capo all’aggiudicataria. La scrivente si riserva di valutare la presentazione di dichiarazioni/documenti, qualora necessari, anche in capo alla futura società di scopo.
e) Ricordato che il progettista indicato, pur essendo esterno all’impresa e non un concorrente diretto, deve comunque soddisfare i requisiti richiesti dalla lex specialis, la sua sostituzione, prima dell’aggiudicazione, è ammessa qualora lo stesso perda i requisiti richiesti durante la gara (cioè successivamente alla presentazione dell’offerta), sempreché tale sostituzione non comporti una modifica sostanziale dell'offerta.
Se il progettista non soddisfa i requisiti richiesti al momento dell’aggiudicazione, la sua sostituzione deve essere considerata inammissibile. Qualsiasi carenza dei requisiti sarà valutata al momento dell’aggiudicazione “definitiva” (c.d. efficace) della gara.
Successivamente all’aggiudicazione è ammessa la sostituzione in caso di perdita dei requisiti fermo restando l’immodificabilità sostanziale dell’offerta.
Non è possibile sostituire il progettista se la sua figura professionale ha contribuito all'assegnazione di punteggi specifici nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
03/09/2025 10:19
Quesito #2
1) Si chiede di confermare che, ai fini della partecipazione, sia consentito utilizzare la classe e categoria IA.04, con grado di complessità pari a 1,30, in sostituzione della classe e categoria IA.03, con grado di complessità pari a 1,15, richiesta dal Disciplinare, in quanto entrambe riferite alla medesima destinazione funzionale nell’ambito della stessa categoria.
Tale interpretazione risulta conforme a quanto previsto dal punto 1 del paragrafo V, “Classi, categorie e tariffe professionali”, delle Linee Guida n. 1 recanti Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016.

2) Si chiede di confermare che il Piano Economico-Finanziario (PEF) non costituisca parte integrante dell’offerta tecnica.
Nel caso in cui non sia previsto l’obbligo di presentazione del PEF, si chiede di chiarire le ragioni per cui tale documento non è considerato necessario nell’ambito della procedura.
Qualora, invece, il PEF fosse richiesto come elemento dell’offerta, si domanda se lo stesso debba essere presentato in forma asseverata.

3) Con riferimento al paragrafo 8.5.1 del Disciplinare di Gara, “Requisiti di capacità tecnica-professionale – art. 34 Allegato II.12”, punto b), a pagina 10, si chiede di chiarire il significato da attribuire alla locuzione “impianto fotovoltaico analogo”, considerato che nel PFTE sono presenti diverse tipologie di impianti (impianti fotovoltaici a terra su struttura ad inseguimento solare, impianti fotovoltaici a terra su struttura fissa, impianti fotovoltaici su tetto piano...).


05/09/2025 11:06
Risposta
1) Si conferma.
2) Si rimanda all’avviso di rettifica disciplinare di gara prot. n. 31660 del 05.09.2025 pubblicato in data odierna.
3) Il requisito “di aver progettato negli ultimi dieci anni, almeno un impianto fotovoltaico analogo alla tipologia prevista nel PFTE a base di gara, di taglia non inferiore a 300 kW” si deve intendere riferito, indifferentemente, ad una delle tipologie di impianti previsti.
03/09/2025 10:27
Quesito #3
In relazione alla Garanzia provvisoria si richiede quanto segue:
- a seguito della modifica del nuovo codice degli Appalti, il Ministero non ha predisposto lo standard della garanzia fideiussoria provvisoria da rilasciare. In allegato la bozza della garanzia che predisporrà la nostra banca e che recepisce le modifica ministeriali ai sensi del D.LGS 36/2023. Si richiede alla Stazione Appaltante conferma del modello proposto della suddetta garanzia allegata “bozza definitiva garanzia provvisoria”.

- Durata della garanzia: come riportato all’art.13 A.2) del Disciplinare di gara la garanzia deve essere valida per 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta. Successivamente lo stesso articolo parla anche di rinnovo. Si richiede se la durata deve includere solo la dicitura “180 giorni dalla presentazione dell’offerta” oppure diversamente “180 giorni dalla presentazione dell’offerta, salvo rinnovo”.


- Si richiede inoltre conferma che l’importo da indicare coma base di gara e come base imponibile del calcolo della garanzia provvisoria ammonta ad Euro 15.890.730,97 (importo che sarà indicato nella garanzia provvisoria)

- Il D. LGS 36/2023 ha eliminato l’obbligo per la banca di impegnarsi, già al rilascio della garanzia provvisoria, all’emissione della garanzia definitiva. Si chiede conferma di tale impostazione e che quindi nessun obbligo al rilascio della definitiva dovrà essere riportato nel modello di garanzia provvisoria proposta dalla banca.

Al fine di emettere la garanzia abbiamo necessità di avere le risposte ai quesiti sopra riportati.


03/09/2025 12:39
Risposta
1) Al fine di garantire parità di trattamento e imparzialità tra tutti i partecipanti, la scrivente non può verificare documenti prima della data di scadenza della gara.

2) Sono valide entrambe le diciture, posto che l’eventuale estensione della validità sarà richiesta, per iscritto, dalla scrivente solo se necessaria.

3) Si conferma

4) Si conferma
04/09/2025 13:02
Quesito #4
In relazione alla carenza normativa in materia di testi ministeriali post D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, siamo a richiedere un pro forma di testo fidejussorio idoneo alle vostre richieste e coerente con il quadro normativo.

04/09/2025 14:59
Risposta
In attesa dell'approvazione dei nuovi Schemi tipo relativi alle garanzie ai sensi dell'art. 117, comma 12 del D. Lgs. 36/2023, si deve ancora fare riferimento al D.M. 193/2022, SEZIONE I - GARANZIE FIDEIUSSORIE - 2.1. Schema tipo 1.1 Garanzia fideiussoria provvisoria.
Si invitano gli operatori ad inserire nella polizza le seguenti clausole:
- la garanzia si intende prestata ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le disposizioni previste nello Schema Tipo 1.1, in quanto ancora applicabile;
- nel testo della Scheda di polizza, dello Schema Tipo e delle ulteriori eventuali condizioni, i riferimenti normativi al D.lgs. n. 50/2016 devono intendersi effettuati alle corrispondenti norme del D.lgs. n. 36/2023, automaticamente sostituite a quelle pregresse.
In ragione di quanto disposto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023, le previsioni di impegno del Garante al rilascio della garanzia per l’esecuzione del contratto, contenute nella Scheda Tecnica e nell’art. 6 dello Schema Tipo 1.1 devono ritenersi prive di effetto, essendo venuto meno tale obbligo per l’offerente.
Si precisa che le carenze della garanzia provvisoria, diverse dalla mancata presentazione della stessa (sanabile solo mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte), possono essere sanate tramite il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D. lgs. 36/2023.
08/09/2025 18:04
Quesito #5
Siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
- se stante il quadro generale normativo attuale, e agli elaborati grafici il richiamo alla tecnologia Agrivoltaico, di cui al paragrafo 3.11 della Relazione illustrativa sia un mero refuso della precedente fase di valutazione. Stante per cui il quadro normativo attuale il periodo "Tale tipologia di impianti è stata prevista quando le analisi urbanistiche hanno reso obbligatoria la scelta di tale sistema per la realizzazione di impianti Agrivoltaici. Per tale motivo anche l’asse di rotazione del sistema è stato previsto ad altezza 3,30m dal piano di campagna." non è da ritenersi vincolante. Ma saranno comunque valutate soluzioni diverse se idoneamente giustificate
- in relazione al punto f) dei Requisiti richiesti alla ditta esecutrice, ovvero "f) di aver regolarmente realizzato, negli ultimi cinque anni, impianti fotovoltaici affini a quelli previsti dall’intervento, per un importo totale di investimento non inferiore al 5% dell’investimento complessivo previsto per l’intervento; a tal proposito dichiara:" se la potenzialità degli impianti richiamati è condizione sufficiente per il rispetto di tale richiesta.
- in relazione al Disciplinare di gara all'esclusione dalla procedura per mancato superamento della sogli a di sbarramento, è concesso alla società proponente esercitare il diritto di prelazione?

10/09/2025 08:06
Risposta
1) Si conferma che il richiamo alla tecnologia “Agrivoltaico” sia da riferire alla precedente fase di valutazione (rif. avviso di manifestazione di interesse) e non prevista nel progetto di fattibilità tecnica ed economica posta a base di gara; per tale motivo le indicazioni progettuali in merito alle caratteristiche dell’asse di rotazione (distanza dal piano campagna) non sono da ritenersi vincolanti e saranno pertanto valutate soluzioni diverse idoneamente giustificate.

2) Il concorrente deve aver realizzato, negli ultimi cinque anni, impianti fotovoltaici affini a quelli oggetto dell’intervento; inoltre l’importo di investimento di tali impianti dovrà essere almeno pari al 5% di euro 15.890.730,97.
In un’ottica che consenta la massima partecipazione alla gara, la locuzione “affini” (o similari) non deve essere intesa come “identica” ma come mera similitudine con gli impianti oggetto della procedura.

3) Il giudizio di inidoneità dell’offerta tecnica del concorrente/promotore derivante dal mancato raggiungimento del previsto punteggio minimo rende insuscettibile di valutazione la correlata offerta economica e impossibile la graduazione finale dell’offerta complessiva, che viene conseguentemente esclusa. Ciò si riflette anche sul diritto di prelazione, rendendo la stessa offerta complessiva tamquam non esset anche ai fini della venuta a esistenza del diritto.
Ciò considerato, il promotore che in fase di gara non oltrepassa la soglia di sbarramento fissata per l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, e dunque non viene ammesso all’apertura dell’offerta economica, perde il diritto di prelazione e non può aggiudicarsi l’appalto.
11/09/2025 16:28
Quesito #6
In relazione a quanto previsto a art.22 lettera e) si richiede:
- se il CC bancario individuato oltre al carattere di esclusività nei rapporti con la Stazione appaltante deve presentare ulteriori caratteristiche;
- se tale CC deve fare riferimento alla SPV o nelle more della sua costituzione può fare riferimento al soggetto proponente;
- se i dati inerenti il CC indicato nel DGUE debbano o meno rispettare le caratteristiche di cui a art.22 lettera e) del Disciplinare di Gara.

In relazione a quanto previsto nel Disciplinare di gara al Punto 3.7 "Termini di Consegna degli elaborati", si richiedono i seguenti chiarimenti per la consegna dell'esecutivo è necessario che il RUP provveda ad approvare il progetto nelle sue peculiarità, tale aspetto è vincolato dal recepimento di tutti i pareri relativi a vincoli, nulla osta, STMG e altri atti di terzi. Si richiede per cui, dovendo l'esecutivo per definizione avere già recepito le eventuali prescrizioni di questi atti, se la documentazione sottesa all'ottemperamento di questa richiesta ricada esclusivamente nei documenti necessari alle richieste di autorizzazione previste.

In relazione al presente quesito e all'elaborato "D_relazione Attuazione interventi" si richiede sei soddisfacimento dello stesso sia condizione indicativo, fatto salvo proposte di cui al punto A.4 dell'Offerta Tecnica, dei tempi di cui al punto 3.7

12/09/2025 13:34
Risposta
1) Gli obblighi di tracciabilità impongono l’utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva.
La dichiarazione dovrà essere presentata anche dalla SPV.
Nel DGUE non deve essere indicato alcun c/c. L’obbligo vige nei confronti dell’aggiudicatario e della filiera di imprese.
La documentazione di cui all’art. 22 del disciplinare di gara potrà essere serenamente oggetto di chiarimenti e precisazioni in sede di aggiudicazione.

2) Il RUP, in questo contesto, non è un approvatore di merito del progetto, ma un responsabile del processo di approvazione e validazione, assicurandosi che il progetto sia completo e rispondente alle esigenze dell'amministrazione.
Le autorizzazioni e i nulla osta sono prerequisiti essenziali per la validità del progetto esecutivo, lo stesso dovrà recepire eventuali pareri/vincoli previsti negli atti autorizzativi.

3) I termini di cui all’elaborato “D_relazione attuazione interventi” – Cronoprogramma – e all’art. 3.7 del disciplinare di gara, potranno essere migliorati attraverso l’offerta tecnica. In tal caso l’operatore dovrà rispettarne i termini.
16/09/2025 10:54
Quesito #7
In relazione al co. 1, art. 3.4 del Disciplinare di Gara , che individua nel CCNL Elettrico il Contratto Collettivo Nazionale applicabile al personale impiegato nell’appalto, si formula il seguente quesito.

Premesso che:
- A mente dell’art. 11, del Nuovo Codice degli appalti (di seguito Codice), al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
- la società applica il CNL (Terziario H11) rientrante nel campo di applicazione delle attività oggetto dell’appalto e stipulato da Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- Eventuali subappaltatori selezionati dall'AGGIUDICATARIA rispetterebbero a loro volta l’applicazione di un CCNL rientrante nel campo di applicazione delle attività oggetto dell’appalto e stipulato da Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (es. CCNL Metalmeccanica Industria);
- Tenuto conto della disposizione di cui al co. 4, art. 2, dell’Allegato I.01 del Codice che testualmente recita: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione;
- Visto quanto previsto dal co.1, art. 3 (presunzione di equivalenza) dell’Allegato I.01 del Codice;
- Considerato che ad oggi non è stato ancora emanato il decreto ministeriale che definirà le linee guida per determinare le modalità di attestazione delle equivalenze (co. 6 dell’art. 4 dell’Allegato I.01 del Codice).

in ragione della sostanziale limitazione ad un singolo CCNL disposta dal Disciplinare di Gara, si richiede di dichiarare ammissibile l’applicazione di Contratti Collettivi in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 co. 1

18/09/2025 10:10
Risposta
Come stabilito dall’art. 11, comma 3, del Codice e comunicato in risposta ad un chiarimento, il concorrente può:

- impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel disciplinare di gara per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

oppure

- indicare un differente contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello individuato dalla scrivente.

Il subappaltatore deve applicare lo stesso CCNL dell'appaltatore qualora svolga l'attività principale, oppure, in caso di attività diverse da quella principale, applica il CCNL del proprio settore, che deve garantire ai dipendenti condizioni economiche e normative complessivamente equivalenti a quelle previste dal contratto principale.
18/09/2025 13:54
Quesito #8
Requisiti Professionisti
1. Nel caso in cui l'azienda decida di partecipare con il proprio staff tecnico alla progettazione è sufficiente che i tecnici dipendenti rispettino i seguenti requisiti di cui al punto 8.5.1 e in particolare si chiede se è sufficiente il rispetto di quanto prescritto art.34 Allegato II., ad esclusione dell’iscrizione alla camera di commercio.
2. In relazione al punto a) de art.8.5.1 la frase “sia soggetti pubblici che privati”, è soddisfatta anche nel caso di soli soggetti privati?
3. In relazione alla figura del CSP, quali siano i requisiti da ottemperare oltre l’idonea abilitazione? Potranno trattandosi di lotti diversi essere indicati più professionisti e esser aggiunti anche in fase di aggiudicazione?
4. La tipologia degli interventi richiederà il supporto di una pluralità di figure professionali che non sono richiamate, a titolo esemplificativo, topografi, esperti ambientali, strutturisti, esperti in permitting, ecc, non ricadenti nella categoria prevalente dei Servizi di Ingegneria. Per questi si potrà fare riferimento a quanto previsto per i Geologi.
5. il soggetto responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, in virtù della multidisciplinarietà della progettazione Esecutiva dovrà comunque rispettare i requiasti di cui al punto 8.5.1 o sarà sufficiente l’idonea esperienza.
6. Per quanto riguarda il CSP e il soggetto responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, dove si optasse per la presentazione della domanda con l’individuazione di più professionisti, senza coinvolgimento del soggetto principale, si conferma achei nominativi dovranno essere riportati esclusivamente ne allegato I del professionista e non in quello principale?
Inoltro Offerta
1. Si conferma che le modalità di caricamento non ricadono in quelle previste per “GENERAZIONE OFFERTA ON LINE” e per cui i documenti potranno essere redatti sui modelli forniti dalla stazione appaltante senza obbligo di compilazione on line del DGUE?
2. L’assenza di ribasso si configura come motivo di esclusione?
3. Nel caso del proponete è possibile escludere la presentazione di una nuova Asseverazione nei limiti di un ribasso inferiore al 5%?
4. Si chiede conferma che l’asseverazione debba essere accompagnata esclusivamente dalla Relazione di accompagnamento, in continuità al PFTE pubblicato. Diversamente si chiede quali documenti debbano essere forniti con riferimento l’elenco elaborati del PFTE


23/09/2025 08:28
Risposta
Requisiti Professionisti
1) Si rimanda all’art. 8.5 del disciplinare di gara il quale stabilisce “A tal fine, il/i soggetto/i incaricato/i della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, anche qualora il servizio verrà svolto dallo staff tecnico dell’operatore economico in possesso di attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione, dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”. Il disciplinare prosegue con l’individuazione dei requisiti richiesti.
Si precisa che nel caso prospettato l’operatore dovrà essere in possesso dell’attestazione SOA anche per progettazione e costruzione nella categoria OG9 class. IV; tale requisito è riscontrabile direttamente sul certificato.
In assenza di tale requisito il concorrente potrà partecipare alla gara indicando o associando in associazione temporanea soggetti di cui all’art. 66, comma 1 del Codice, in possesso dei requisiti stabiliti, come prescritto al punto 8.4) del disciplinare di gara.

2) Si conferma.

3) Per i requisiti si rimanda all’art. 8.5.4) lett. a) del disciplinare di gara.
Come già comunicato in risposta ad un chiarimento pubblicato, la sostituzione dei professionisti, prima dell’aggiudicazione, è ammessa qualora perdano i requisiti durante la gara (cioè successivamente alla presentazione dell’offerta). Non è ammissibile “l’aggiunta” di professionisti dopo la presentazione dell’offerta.

4) Per forniture e servizi, l’affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi non si configurano come attività affidate in subappalto. In tal caso occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante. Non sono richiesti pertanto requisiti specifici o di individuazione di tali soggetti in sede di gara.
Per quanto riguarda invece il progettista delle strutture, lo stesso dovrà essere individuato in sede di gara. Il progettista delle strutture dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti per i progettisti ad esclusione di quelli di capacità tecnica-professionale di cui al punto 8.5.1) lett. a) e b) richiesti specificatamente per la progettazione principale di impianti.
L’art. 8.5.5) Relazione Geologica è da ricondursi a tale specifica prestazione.

5) Il soggetto indicato in sede di offerta (All. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE) ed incaricato delle attività di integrazione tra le diverse prestazioni specialistiche è un professionista qualificato, individuato all’uopo dalla compagine, che di solito coincide con il capoprogetto, cioè con il responsabile della progettazione.
Il concorrente dovrà indicare il nominativo del responsabile individuato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, i dati di iscrizione al relativo Albo e la data di iscrizione, come previsto nella sezione dei requisiti di capacità economica–finanziaria e tecnico–professionale dei soggetti che eseguono i servizi di ingegneria, architettura e progettazione, dell’All. 1 sopra citato.

6) Se la scrivente ha inteso correttamente il quesito, i dati richiesti relativi al responsabile dell’integrazione tra le varie prestazione specialistiche e al CSP devono essere riportati rispettivamente nell’all. 1 a pag. 10 lett. l) – Nominativo; Albo nr. e luogo di Iscrizione; Data di iscrizione - e a pag. 12 lett. s) – Nome; Cognome; C.F.

Inoltro Offerta

1) Si conferma. La presentazione dell’offerta deve essere effettuata compilando, sottoscrivendo e caricando il documento messo a disposizione dalla stazione appaltante (Allegato 3), come stabilito all’art. 13, lett. C) del disciplinare di gara.
Il DGUE può essere compilato indifferentemente come segue:
1) direttamente attraverso la piattaforma. Una volta terminata la compilazione, il sistema mette a disposizione sia il formato PDF, sia quello XML del DGUE compilato.
L’operatore deve:
1. scaricarlo nel formato richiesto dalla Stazione Appaltante (nel caso di specie PDF);
2. firmarlo digitalmente
3. ricaricarlo a sistema in corrispondenza della Busta Amministrativa.
2) il concorrente potrà utilizzare direttamente il modello in PDF messo a disposizione.

2) Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’assenza di ribasso sull’importo a base d’asta rende l’offerta priva di carattere migliorativo sotto il profilo economico – circostanza che produrrà, in sede di valutazione dell’offerta economica, un punteggio pari a “zero”. In tal caso l’allegato 3 deve comunque essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto, indicando il ribasso offerto anche se pari a “zero”.

3) È fatto obbligo, anche in capo al promotore, presentare nuovamente l’asseverazione a fronte degli aggiornamenti, delle migliorie e delle eventuali modifiche apportate al progetto iniziale, presentati in sede di gara, come disciplinato nella lex specialis.

4) È richiesta l’Asseverazione del Pef la quale dovrà contenere tutti gli elementi necessari a certificare la sostenibilità complessiva del progetto (economica e finanziaria), attestando la coerenza del piano attraverso la verifica della struttura dei costi/ricavi, della durata concessoria, dei flussi di cassa previsti e della bancabilità dell'operazione.
26/09/2025 10:04
Quesito #9
Il disciplinare di gara individua diverse modalità per il soddisfacimento dei requisiti, a completamento del Disciplinare sono stati anche dati dei chiarimenti, si richiede ulteriore delucidazione:

1) Variazione professionisti indicati

In relazione al quesito 8:

“Come già comunicato in risposta ad un chiarimento pubblicato, la sostituzione dei professionisti, prima dell’aggiudicazione, è ammessa qualora perdano i requisiti durante la gara (cioè successivamente alla presentazione dell’offerta). Non è ammissibile “l’aggiunta” di professionisti dopo la presentazione dell’offerta”

E con riferimento al Quesito 1:

“Ricordato che il progettista indicato, pur essendo esterno all’impresa e non un concorrente diretto, deve comunque soddisfare i requisiti richiesti dalla lex specialis, la sua sostituzione, prima dell’aggiudicazione, è ammessa qualora lo stesso perda i requisiti richiesti durante la gara (cioè successivamente alla presentazione dell’offerta), sempreché tale sostituzione non comporti una modifica sostanziale dell'offerta... Non è possibile sostituire il progettista se la sua figura professionale ha contribuito all'assegnazione di punteggi specifici nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa”

Le motivazioni alla base di questo divieto non appaiono del tutto chiare. I professionisti indicati, infatti, non sono concorrenti diretti e risulta complesso vincolarli con certezza al momento della presentazione dell'offerta. Tale rigidità rischia di compromettere l'efficienza della fase di progettazione, che al contrario trarrebbe beneficio da una maggiore flessibilità operativa per l'offerente, fermo restando il pieno rispetto dei requisiti tecnici.

Per questa motivazione viene richiesto il seguente approfondimento:

Nel caso in cui i professionisti indicati mantengano i requisiti richiesti, è fatto comunque divieto all’offerente di indicare in sostituzione altri professionisti con le medesime caratteristiche?

2) Individuazione di professionisti specialistici – CSP e Progettista Strutturale

In relazione a quanto riportato nel Quesito 8, si cita per chiara individuazione:

“4) Per forniture e servizi, l’affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi non si configurano come attività affidate in subappalto. In tal caso occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante. Non sono richiesti pertanto requisiti specifici o di individuazione di tali soggetti in sede di gara. Per quanto riguarda invece il progettista delle strutture, lo stesso dovrà essere individuato in sede di gara. Il progettista delle strutture dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti per i progettisti ad esclusione di quelli di capacità tecnica-professionale di cui al punto 8.5.1) lett. a) e b) richiesti specificatamente per la progettazione principale di impianti. L’art. 8.5.5) Relazione Geologica è da ricondursi a tale specifica prestazione. 5) Il soggetto indicato in sede di offerta (All. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE) ed incaricato delle attività di integrazione tra le diverse prestazioni specialistiche è un professionista qualificato, individuato all’uopo dalla compagine, che di solito coincide con il capoprogetto, cioè con il responsabile della progettazione. [...]”

Alla luce di quanto sopra, si richiedono i seguenti chiarimenti in relazione alla posizione del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Progettista Strutturale.

Le figure del CSP e del Progettista Strutturale non sono strettamente legate all'esperienza maturata in progetti simili a quelli oggetto di Bando, il quale individua come requisito quanto previsto agli artt. 34, 35 e 36 dell'Allegato II.12. Le società di progettazione e/o ingegneria che soddisfano i requisiti del Disciplinare al punto 8.5.1 non includono obbligatoriamente tali figure nel proprio staff, potendosi queste configurare come attività sussidiarie a quella principale.

Inoltre, l'offerente può giudicare più vantaggioso, in termini di tempi e coerenza, affidare queste attività specialistiche a un unico soggetto esterno, non essendo esse direttamente legate alla categoria prevalente di progettazione.

Con queste premesse si chiede:

Nel caso in cui l'offerente (o la Società di Professionisti/Ingegneria indicata) intenda avvalersi di un professionista esterno alla propria struttura per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e per le Strutture.

Si chiede per l'Offerente:

1. Ha la facoltà di farlo per il CSP?

2. Ha la facoltà di farlo per il Progettista Strutturale?

3. In caso affermativo, tale facoltà è subordinata al possesso della SOA di progettazione da parte dell'offerente? (specificare la risposta per le due casistiche: CSP e Strutturista).

4. Con riferimento al CSP, il professionista individuato dovrà essere inserito nel modello di Domanda tra i "professionisti individuati" o nel riquadro specifico del "CSP"?

5. Con riferimento al Progettista Strutturale esterno, il professionista dovrà essere inserito nel modello di Domanda tra i "professionisti individuati" o tra i "tecnici che eseguiranno il servizio della progettazione"?

6. In relazione agli Allegati I e II, quali documenti devono compilare rispettivamente il CSP e lo Strutturista?

Si chiede per la Società di Progettazione/Ingegneria indicata:

1. Ha la facoltà di farlo per il CSP?

2. Ha la facoltà di farlo per il Progettista Strutturale?

3. Con riferimento al CSP, il professionista individuato dovrà essere inserito nel modello di Domanda tra i "professionisti individuati" o nel riquadro specifico del "CSP"?

4. Con riferimento al Progettista Strutturale esterno, il professionista dovrà essere inserito nel modello di Domanda tra i "professionisti individuati" o tra i "tecnici che eseguiranno il servizio della progettazione"?

Tali indicazioni sono necessarie per determinare la corretta compilazione della modulistica. Si chiede a tal fine di confermare se eventuali errori di compilazione o la mancata presentazione di allegati relativi a professionisti comunque indicati possano essere sanati tramite ricorso al Soccorso Istruttorio

29/09/2025 11:13
Risposta
1) Variazione professionisti indicati
Si conferma il contenuto delle precedenti risposte ai quesiti; la sostituzione del progettista “indicato” non è ammessa “tout court” ma deve essere sottoposta a puntuale verifica che va accertata caso per caso. Non è consentita la sostituzione di un progettista individuato senza che vi siano evidenze adeguatamente motivate a fondamento della richiesta (perdita di requisiti, cessazione dell’attività, etc.)

2) Individuazione di professionisti specialistici – CSP e Progettista Strutturale
2.1) Si conferma.
2.2) il progettista strutturale può essere un professionista esterno individuato oppure associato.
2.3) tale facoltà, per entrambe le casistiche, non è subordinata al possesso della SOA per progettazione e costruzione nella categoria OG9 class. IV.Sembra utile ricordare che i concorrenti i quali non siano in possesso dell’attestazione S.O.A. anche per prestazioni di progettazione ovvero qualora non intendano eseguire le attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione attraverso il proprio staff tecnico, potranno partecipare alla gara indicando o associando in associazione temporanea soggetti di cui all’art. 66, comma 1 del Codice, in possesso dei requisiti stabiliti.
2.4) Il professionista dovrà essere inserito tra i professionisti individuati; si chiede altresì di inserire nuovamente il nominativo ed il codice fiscale del CSP anche a pagina 12, lett. s) dell’allegato 1.
2.5) il professionista dovrà essere inserito tra i professionisti individuati, si chiede inoltre di elencare, a pagina 10, lett. k) dell’allegato 1, i professionisti che eseguiranno il servizio di progettazione, con specificazione del ruolo nell’esecuzione delle prestazioni.
2.6) il CSP e lo strutturista individuato o associato devono compilare sia l’Allegato 1 Modello dich.concorrente (ove pertinente; a tal proposito si rimanda alle istruzioni per la compilazione pubblicate il 05.09.2025) sia l’allegato 2 DGUE, quest’ultimo in ogni sua parte.

3) Si chiede per la Società di Progettazione/Ingegneria indicata:
3.1) Se si intende di “avvalersi a sua volta di un professionista esterno” non si conferma.
3.2) Se si intende di “avvalersi a sua volta di un professionista esterno” non si conferma.
3.3) si veda risposta 2.4).
3.4) si veda risposta 2.5).

4) Soccorso istruttorio
Si conferma.
26/09/2025 13:36
Quesito #10
E' possibile indicare professionisti che non abbiano i requisiti di cui al punto 8.5.1 del Disciplinare per attività specifiche diverse da quella riconducibili direttamente alla Prestazione principale? A titolo esemplificativo un Ingegnere per le pratiche strutturale e un Architetto per la parte autorizzativa.

29/09/2025 11:14
Risposta
Il progettista delle strutture dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 8.5 del disciplinare di gara ad esclusione di quelli di capacità tecnico-professionale di cui al punto 8.5.1) lett. a) e b) in quanto riferibili specificatamente alla progettazione di impianti. È facoltà del concorrente suddividere le attività purché i professionisti posseggano, in base al proprio ruolo, almeno i requisiti di cui all’allegato II.12 e richiamati nel disciplinare di gara.

Si ricorda che il punto 8.5.1) stabilisce altresì il numero massimo di 6 (SEI) operatori economici/professionisti che potranno essere INDIVIDUATI o ASSOCIATI.
26/09/2025 14:24
Quesito #11
Nell'elenco dei progettisti "k) che l’elenco dei professionisti che eseguiranno il servizio di progettazione, con specificazione del ruolo nell’esecuzione delle prestazioni:", possono essere inseriti tecnici facenti parte dell'organizzazione principale che però non abbiano i requisiti di cui al punto 8.5.1 fatto salvo che ali requisiti restino in capo al "soggetto responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche"?

Quale è la modalità di richiesta dell'oscuramento della documentazione? E' necessario allegare la richiesta motivata nella busta relativa al documento a cui fa riferimento la richiesta?

29/09/2025 11:37
Risposta
1) Devono essere inseriti i professionisti individuati o associati facenti parte del gruppo di lavoro. I progettisti degli impianti devono possedere i requisiti di cui al punto 8.5.1 e successivi se applicabili; gli altri, in base al ruolo che rivestiranno, dovranno possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale cui al punto 8.5.1 e succ. ad esclusione delle lett. a) e b).

2) La richiesta dovrà essere prodotta attraverso una dichiarazione sostitutiva contenente quanto stabilito all’art. 24 del disciplinare di gara e dovrà essere inserita preferibilmente nella busta amministrativa.

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