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Gara #828
SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI PAVIA ACQUE, SUDDIVISA IN 4 LOTTIInformazioni appalto
27/10/2025
Aperta
Servizi
€ 798.000,00
Bina Stefano
Categorie merceologiche
6651 - Servizi assicurativi
Lotti
Deserto
1
B8D049CBF4
Qualità prezzo
LOTTO 1 - DANNI AL PATRIMONIO - ALL RISK PROPERTY
LOTTO 1 - DANNI AL PATRIMONIO - ALL RISK PROPERTY
€ 600.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Inviato esito
2
B8D049DCC7
Qualità prezzo
LOTTO 2 - RCTO
LOTTO 2 - RCTO
€ 105.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 94.500,00
46085 Del 17/12/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| FRTVCN68M59D708H | FORTE VINCENZA AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI |
Inviato esito
3
B8D049ED9A
Qualità prezzo
LOTTO 3 - RC PATRIMONIALE
LOTTO 3 - RC PATRIMONIALE
€ 48.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 31.081,05
46235 Del 18/12/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 05850710962 | REVO Insurance SpA |
Inviato esito
4
B8D049FE6D
Qualità prezzo
LOTTO 4 - TUTELA LEGALE
LOTTO 4 - TUTELA LEGALE
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 29.430,00
46237 Del 18/12/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 05850710962 | REVO Insurance SpA |
Scadenze
17/11/2025 12:00
26/11/2025 12:00
26/11/2025 14:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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175.54 kB | |
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5.58 MB | |
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5.67 MB | |
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csp-lotto-2-rcto-def.pdf SHA-256: 036a79c3bec6c4c20a37e57129bb24d8c2b05b5a9b6d696d4937e8daaf47f29e 27/10/2025 16:16 |
2.65 MB | |
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4.25 MB | |
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1.79 MB | |
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164.33 kB | |
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132.80 kB | |
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serv-assicurazioni-impegno-alla-riservatezza.pdf SHA-256: dbe6cfc677fd73e9ce5c59b080fa0ed2410966f4cdbccf923496fdeedc7b4a24 27/10/2025 16:17 |
164.09 kB | |
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determina-a-contrarre-serv-assicurazioni-4-lotti.pdf SHA-256: efefe9630b9c1472b1e288e1324902d8d15a3dd285989488e514dfa7d39ec101 22/12/2025 14:49 |
271.03 kB | |
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serv-assicurazioni-4-lotti-verbale-seduta-pubblica-26.11.2025-oscurato.pdf SHA-256: c5599bcefdbe849d8007123c8aec20dfc823e3515bd1c664515f0c54edb3828c 22/12/2025 14:49 |
3.20 MB | |
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serv-assicurazioni-4-lotti-verbale-seduta-pubblica-02.12.2025-oscurato.pdf SHA-256: f4bc37815b397c71b263f137f6eb3efd84e26bfc440791a254fc8dc45d18c12e 22/12/2025 14:49 |
1.70 MB | |
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serv-assicurazioni-4-lotti-verbale-seduta-pubblica-11.12.2025-oscurato.pdf SHA-256: 5faee7c906580e2ac75457e8d56cbba4a44855796595bfc0f0646d53be30cec3 22/12/2025 14:49 |
4.45 MB | |
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verbale-commissione-giudicatrice-04.12.2025-oscurato.pdf SHA-256: ba10aa884cdeb1ea91c7ba95f0192dce99176b038040c3c1630b27ec2361bbad 22/12/2025 14:49 |
1.03 MB | |
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copia-docprincipale-lett-x-comm.giud.-valutaz.tecnica-serv-assicurazioni-4-lotti.pdf SHA-256: ce7cbecba8d2ce0e4fd9cc617a8b18dfaa9505ac48fc42029b86339be47cac02 22/12/2025 14:49 |
113.74 kB | |
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cv-rota-oscurato.pdf SHA-256: 4462bd728c44c645051d040f6b75145ac0b5c7e7b0978524ba9fc05de265119f 22/12/2025 14:49 |
302.24 kB | |
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246.36 kB | |
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cv-vercesi-oscurato.pdf SHA-256: 291ec06f769bfb2ac8df6ffa84fa0f26ba62b7b662c2e6f54c683ada3888a203 22/12/2025 14:49 |
565.01 kB |
Chiarimenti
29/10/2025 09:52
Quesito #5
Buongiorno,
Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:
1) (PER TUTTI I LOTTI ) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.
2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE della seguente appendice:
APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:
Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.
Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:
(a) la Repubblica di Bielorussia e/o
(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).
Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.
3) (LOTTI RCP - TUTELA –) Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
4) Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima
Esclusione Cyber
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.
Per Cyber Liability si intende:
(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
5) Per i lotti RC GENERALE ed esclusivamente per gli Enti relativi a discariche e impianti di trattamento acque, siamo cortesemente a richiedere la Vs. disponibilità a poter inserire in polizza, in caso di aggiudicazione, l’esclusione di seguito riportata, di rilevante importanza per la scrivente Compagnia:
ESCLUSIONE DELLE SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE E POLIFLUOROALCHILICHE (PFAS)
SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE E POLIFLUOROALCHILICHE (PFAS)
La presente Polizza non si applica a qualsiasi danno - inteso come pregiudizio/lesione di un interesse giuridicamente rilevante e tutelato dall’ordinamento giuridico - causato da, derivante da o risultante direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da PFAS o dalla presenza di PFAS in qualsiasi sostanza o prodotto.
L'aggiunta di questa clausola non implica che altre clausole nella polizza, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsivoglia esclusione inquinamento, non escludano già la copertura in caso di responsabilità dipendente da altra perdita, costo, danno, spesa, lesione, richiesta di risarcimento o procedimento, o relative contestazioni connesse a qualsivoglia titolo ai PFAS.
Il termine "PFAS" comprende qualsiasi sostanza organica fluorurata che contenga uno o più atomi di carbonio su cui almeno uno dei sostituenti dell'idrogeno sia stato sostituito da un atomo di fluoro o sia una sostanza a base di per- o polifluoroalchil etere. Ai soli fini della presente Polizza, il termine "PFAS" include anche, oltre a tutte le sostanze descritte nella frase precedente (insieme all'acido coniugato di ciascuna sostanza e a qualsiasi sale, derivato, isomero o combinazione dello stesso), l'acido perfluoroottanoico ("PFOA"), acidi per- e polifluoroalchilici (e relativi sali), alogenuri per- e polifluoroalchilici, alcoli per- e polifluoroalchilici, olefine per- e polifluoroalchiliche, fluoruri sulfonilici per- e polifluoroalchilici (compresi i relativi acidi e sali), ioduri perfluoroalchilici, sostanze a base di per- e polifluoroalchil etere, fluoropolimeri, perfluoropolieteri, per- e polifluoroalcani, aromatici fluorurati a catena laterale, fosfati e fosfonati per- e polifluorurati, sulfonammidi per- e polifluorurate, uretani per- e polifluorurati e precursori chimici e prodotti di degradazione di tutte queste sostanze, compresi monomeri fluorurati, polimeri e polimeri fluorurati a catena laterale e metaboliti di tutte queste sostanze.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:
1) (PER TUTTI I LOTTI ) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.
2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE della seguente appendice:
APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:
Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.
Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:
(a) la Repubblica di Bielorussia e/o
(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).
Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.
3) (LOTTI RCP - TUTELA –) Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
4) Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima
Esclusione Cyber
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.
Per Cyber Liability si intende:
(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
5) Per i lotti RC GENERALE ed esclusivamente per gli Enti relativi a discariche e impianti di trattamento acque, siamo cortesemente a richiedere la Vs. disponibilità a poter inserire in polizza, in caso di aggiudicazione, l’esclusione di seguito riportata, di rilevante importanza per la scrivente Compagnia:
ESCLUSIONE DELLE SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE E POLIFLUOROALCHILICHE (PFAS)
SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE E POLIFLUOROALCHILICHE (PFAS)
La presente Polizza non si applica a qualsiasi danno - inteso come pregiudizio/lesione di un interesse giuridicamente rilevante e tutelato dall’ordinamento giuridico - causato da, derivante da o risultante direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da PFAS o dalla presenza di PFAS in qualsiasi sostanza o prodotto.
L'aggiunta di questa clausola non implica che altre clausole nella polizza, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsivoglia esclusione inquinamento, non escludano già la copertura in caso di responsabilità dipendente da altra perdita, costo, danno, spesa, lesione, richiesta di risarcimento o procedimento, o relative contestazioni connesse a qualsivoglia titolo ai PFAS.
Il termine "PFAS" comprende qualsiasi sostanza organica fluorurata che contenga uno o più atomi di carbonio su cui almeno uno dei sostituenti dell'idrogeno sia stato sostituito da un atomo di fluoro o sia una sostanza a base di per- o polifluoroalchil etere. Ai soli fini della presente Polizza, il termine "PFAS" include anche, oltre a tutte le sostanze descritte nella frase precedente (insieme all'acido coniugato di ciascuna sostanza e a qualsiasi sale, derivato, isomero o combinazione dello stesso), l'acido perfluoroottanoico ("PFOA"), acidi per- e polifluoroalchilici (e relativi sali), alogenuri per- e polifluoroalchilici, alcoli per- e polifluoroalchilici, olefine per- e polifluoroalchiliche, fluoruri sulfonilici per- e polifluoroalchilici (compresi i relativi acidi e sali), ioduri perfluoroalchilici, sostanze a base di per- e polifluoroalchil etere, fluoropolimeri, perfluoropolieteri, per- e polifluoroalcani, aromatici fluorurati a catena laterale, fosfati e fosfonati per- e polifluorurati, sulfonammidi per- e polifluorurate, uretani per- e polifluorurati e precursori chimici e prodotti di degradazione di tutte queste sostanze, compresi monomeri fluorurati, polimeri e polimeri fluorurati a catena laterale e metaboliti di tutte queste sostanze.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
31/10/2025 08:40
Risposta
1) Si conferma che sarà consentita la sostituzione della clausola sopra riportata a seguito di aggiudicazione della procedura.
2)Si conferma che sarà consentito l’inserimento/sostituzione della clausola sopra riportata a seguito di aggiudicazione della procedura.
3) No.
4) Si conferma che sarà consentito l’inserimento della clausola a seguito di aggiudicazione della procedura, ferma comunque l’operatività della precisazione di garanzia di cui alla Sez. III, art. 3, lett. t)..
5) l’inserimento non è ammesso. Si conferma pertanto quanto previsto dal Capitolato Speciale di Polizza.
2)Si conferma che sarà consentito l’inserimento/sostituzione della clausola sopra riportata a seguito di aggiudicazione della procedura.
3) No.
4) Si conferma che sarà consentito l’inserimento della clausola a seguito di aggiudicazione della procedura, ferma comunque l’operatività della precisazione di garanzia di cui alla Sez. III, art. 3, lett. t)..
5) l’inserimento non è ammesso. Si conferma pertanto quanto previsto dal Capitolato Speciale di Polizza.
30/10/2025 11:30
Quesito #6
Buongiorno,
Con riferimento al lotto 1 All risks, richiediamo quanto segue:
1. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’esclusione 19 x) di pagina 21 del capitolato con la seguente:
Esclusione Cyber
1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi:
1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto;
1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto;
a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.
2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.
3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall’Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica deidati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell’indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l’importo relativo al valore di tali Dati per l’Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.
4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti.
5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.
Definizioni
6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.
7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
8. Per Incidente Cyber si intende:
8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o
8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
9. Per Sistema informatico si intende:
9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati,
di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.
10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.
2. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’art 34 di pagina 27 del capitolato con la seguente:
Esclusione Territoriale
Si intendono esclusi dal perimetro dell’assicurazione i seguenti paesi:
Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Yemen, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme).
3. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’art 33 di pagina 27 del capitolato con la seguente:
Sanctions Clause
Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
4. Conferma che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare sia non combustibile, ovvero che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura
5. Elenco completo fabbricati con relativa ubicazione, valore assicurato e/o mq, possibilmente in formato excel
In attesa, porgiamo cordiali saluti
Con riferimento al lotto 1 All risks, richiediamo quanto segue:
1. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’esclusione 19 x) di pagina 21 del capitolato con la seguente:
Esclusione Cyber
1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi:
1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto;
1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto;
a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.
2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.
3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall’Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica deidati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell’indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l’importo relativo al valore di tali Dati per l’Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.
4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti.
5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.
Definizioni
6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.
7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
8. Per Incidente Cyber si intende:
8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o
8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
9. Per Sistema informatico si intende:
9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati,
di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.
10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.
2. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’art 34 di pagina 27 del capitolato con la seguente:
Esclusione Territoriale
Si intendono esclusi dal perimetro dell’assicurazione i seguenti paesi:
Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Yemen, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme).
3. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’art 33 di pagina 27 del capitolato con la seguente:
Sanctions Clause
Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
4. Conferma che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare sia non combustibile, ovvero che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura
5. Elenco completo fabbricati con relativa ubicazione, valore assicurato e/o mq, possibilmente in formato excel
In attesa, porgiamo cordiali saluti
03/11/2025 09:48
Risposta
1) Si conferma che sarà consentita la sostituzione della clausola sopra riportata a seguito di aggiudicazione della procedura.
2) Si conferma che sarà consentita la sostituzione della clausola sopra riportata a seguito di aggiudicazione della procedura.
3) Si conferma che sarà consentita la sostituzione della clausola sopra riportata a seguito di aggiudicazione della procedura.
4) Si conferma.
5) L’elenco dei fabbricati ovvero la “Stima ai fini assicurativi del patrimonio della società” è disponibile esclusivamente in formato .pdf a seguito di presentazione dell’impegno alla riservatezza nelle forme e con le modalità stabilite nel disciplinare di gara.
2) Si conferma che sarà consentita la sostituzione della clausola sopra riportata a seguito di aggiudicazione della procedura.
3) Si conferma che sarà consentita la sostituzione della clausola sopra riportata a seguito di aggiudicazione della procedura.
4) Si conferma.
5) L’elenco dei fabbricati ovvero la “Stima ai fini assicurativi del patrimonio della società” è disponibile esclusivamente in formato .pdf a seguito di presentazione dell’impegno alla riservatezza nelle forme e con le modalità stabilite nel disciplinare di gara.
04/11/2025 09:52
Quesito #7
Buongiorno per il lotto RC Patrimoniale chiediamo conferma che ad oggi non risultano pervenute richieste di risarcimento. Inoltre in caso di aggiudicazione la Contraente è disponibile a rilasciare, alla data di decorrenza del rischio, questionario con dichiarazione assenza sinistri e circostanze firmato e datato o in alternativa, dichiarazione assenza sinistri e circostanze relativa all’ultimo triennio completo?
05/11/2025 10:30
Risposta
Si conferma assenza sinistri come da statistica sinistri di gara. Non verrà firmata dichiarazione di assenza sinistri alla decorrenza del rischio. Si precisa infatti che il Capitolato speciale di polizza esclude i danni connessi e/o conseguenti a richieste di risarcimento delle quali l’Assicurato abbia già avuto formale comunicazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto.
06/11/2025 17:33
Quesito #8
Relativamente al lotto All Risks chiediamo aggiornamento della statistica sinistri con le causali dei danni.
10/11/2025 15:32
Risposta
La statistica sinistri fornita riporta la causale per i sinistri ancora aperti. Relativamente ai sinistri chiusi, liquidati ai sensi delle polizze vigenti, si ritiene di fornire la causale relativamente al sinistro di importo più rilevante, causato da un incendio sviluppatosi per corto circuito di un compressore presso un impianto di depurazione.
13/11/2025 11:21
Quesito #9
Buongiorno, In merito alla polizza RCT/O sono a richiedere i seguenti chiarimenti:
1) Si chiede cortesemente se sia possibile inserire nel testo di polizza la seguente esclusione, essendo richiesta dai trattati riassicurativi: “si escludono i danni derivanti da guerre”;
2) Si richiede la descrizione delle attività svolte dal Contraente. Inoltre si chiede conferma che l'Ente non gestisca direttamente o indirettamente Aziende/Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Case di Cura, Case di Riposo, RSA e qualsiasi altra struttura che svolga attività medico sanitaria in genere;
3) Si chiede cortesemente se sia possibile inserire nel testo di polizza la seguente clausola, essendo certi della volontà del Contraente di non esporre in alcun caso la Società al rischio di incorrere in sanzioni e/o divieti e/o restrizioni internazionali a causa dell’esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo, né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione, nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Società, o qualsiasi suo dipendente, o collaboratore, a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, DELLA SVIZZERA, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
4) Si chiede cortesemente se sia possibile integrare il capitolato di polizza con la seguente “CLAUSOLA CYBER RISK” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserirla all’atto dell’emissione della polizza: “CLAUSOLA CYBER RISK È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber. Definizioni Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da: • atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno; • software intrusivi o malevoli; • errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; • qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware; • accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone; Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup. Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi. Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.”
5) Si chiede conferma che l’ente non sia coinvolto in attività, a titolo esemplificativo e non limitativo, di gestione, manifattura o uso di sostanze PFAS*, PFOA, PFOS (*Sostanze Per- e Polifluoroalchiliche, composti chimici caratterizzati da catene di atomi di carbonio flourati) e che, in ogni caso, vengano attuate misure volte al rispetto dei parametri imposti dalla Direttiva (UE) 2020/2184, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.
1) Si chiede cortesemente se sia possibile inserire nel testo di polizza la seguente esclusione, essendo richiesta dai trattati riassicurativi: “si escludono i danni derivanti da guerre”;
2) Si richiede la descrizione delle attività svolte dal Contraente. Inoltre si chiede conferma che l'Ente non gestisca direttamente o indirettamente Aziende/Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Case di Cura, Case di Riposo, RSA e qualsiasi altra struttura che svolga attività medico sanitaria in genere;
3) Si chiede cortesemente se sia possibile inserire nel testo di polizza la seguente clausola, essendo certi della volontà del Contraente di non esporre in alcun caso la Società al rischio di incorrere in sanzioni e/o divieti e/o restrizioni internazionali a causa dell’esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo, né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione, nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Società, o qualsiasi suo dipendente, o collaboratore, a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, DELLA SVIZZERA, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
4) Si chiede cortesemente se sia possibile integrare il capitolato di polizza con la seguente “CLAUSOLA CYBER RISK” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserirla all’atto dell’emissione della polizza: “CLAUSOLA CYBER RISK È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber. Definizioni Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da: • atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno; • software intrusivi o malevoli; • errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; • qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware; • accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone; Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup. Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi. Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.”
5) Si chiede conferma che l’ente non sia coinvolto in attività, a titolo esemplificativo e non limitativo, di gestione, manifattura o uso di sostanze PFAS*, PFOA, PFOS (*Sostanze Per- e Polifluoroalchiliche, composti chimici caratterizzati da catene di atomi di carbonio flourati) e che, in ogni caso, vengano attuate misure volte al rispetto dei parametri imposti dalla Direttiva (UE) 2020/2184, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.
14/11/2025 09:24
Risposta
1) Si conferma
2) Pavia Acque si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue. Pianifica, progetta e realizza gli investimenti di potenziamento, ampliamento, rinnovazione e manutenzione straordinaria programmata delle infrastrutture e gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, nel rispetto del Piano d’Ambito. Pavia Acque appalta lavori, servizi e forniture ad operatori per la realizzazione del proprio scopo aziendale. A Pavia Acque compete la gestione delle relazioni commerciali con gli utenti.
Si conferma che Pavia Acque non gestisce Aziende/Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Case di Cura, Case di Riposo, RSA e qualsiasi altra struttura che svolga attività medico sanitaria in genere.
3) Si conferma che sarà consentita la sostituzione della clausola sopra riportata a seguito di aggiudicazione della procedura.
4) Si conferma che sarà consentito l’inserimento della clausola a seguito di aggiudicazione della procedura, ferma comunque l’operatività della precisazione di garanzia di cui alla Sez. III, art. 3, lett. t).
5) Pavia Acque gestisce il servizio idrico integrato e non produce direttamente ne fa uso di sostanze PFAS*, PFOA, PFOS (*Sostanze Per- e Polifluoroalchiliche, composti chimici caratterizzati da catene di atomi di carbonio flourati). Pavia Acque esegue i controlli nei termini e con le modalità derivanti dal D. Lgs. 18/2023.
2) Pavia Acque si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue. Pianifica, progetta e realizza gli investimenti di potenziamento, ampliamento, rinnovazione e manutenzione straordinaria programmata delle infrastrutture e gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, nel rispetto del Piano d’Ambito. Pavia Acque appalta lavori, servizi e forniture ad operatori per la realizzazione del proprio scopo aziendale. A Pavia Acque compete la gestione delle relazioni commerciali con gli utenti.
Si conferma che Pavia Acque non gestisce Aziende/Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Case di Cura, Case di Riposo, RSA e qualsiasi altra struttura che svolga attività medico sanitaria in genere.
3) Si conferma che sarà consentita la sostituzione della clausola sopra riportata a seguito di aggiudicazione della procedura.
4) Si conferma che sarà consentito l’inserimento della clausola a seguito di aggiudicazione della procedura, ferma comunque l’operatività della precisazione di garanzia di cui alla Sez. III, art. 3, lett. t).
5) Pavia Acque gestisce il servizio idrico integrato e non produce direttamente ne fa uso di sostanze PFAS*, PFOA, PFOS (*Sostanze Per- e Polifluoroalchiliche, composti chimici caratterizzati da catene di atomi di carbonio flourati). Pavia Acque esegue i controlli nei termini e con le modalità derivanti dal D. Lgs. 18/2023.
13/11/2025 15:50
Quesito #10
Oggetto: Richiesta Chiarimenti Lotto 2 RCT O.
In riferimento al rischio RCT/O, poniamo i seguenti quesiti:
1) ---PREGRESSI ASSICURATIVI---
- Precedente assicuratore
- Premio annuo lordo in corso
- Importo della franchigia in corso
- Modalità gestione franchigia (tradizionale, SIR) in corso
2) ---INFORMAZIONI SUI SINISTRI---
- Elenco dei sinistri relativo agli ultimi cinque anni al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti
- Nel caso di gestione sinistro in SIR abbiamo necessità di conoscere per ogni annualità:
o Importo della franchigia in SIR
o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall'Ente con descrizione evento, stato ed importo e numero dei sinistri senza seguito
o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia con descrizione evento, stato ed importo al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e numero dei sinistri senza seguito
3) ---INFORMAZIONI GENERALI---
- Broker e provvigioni
- L'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani?
- L'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani?
- Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario
- In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: - In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture.
- In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole:
4) *SANCTION CLAUSE*
La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle -Condizioni di Assicurazione-.
5) *ESCLUSIONE TERRITORIALE*
Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:
- in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;
- sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
- in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.
6) *ESCLUSONE CYBER*
DEFINIZIONI
ATTO CYBER: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un -Sistema Informatico-.
INCIDENTE CYBER:
1. qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi -Sistema Informatico-;
2. qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un -Sistema Informatico-.
DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un -Sistema Informatico-.
MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un -Sistema Informatico-.
SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i -Dati informatici- ma non i Dati informatici stessi.
Esclusione Cyber Risk
Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi -Dato Informatico- (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del -Dato Informatico- (->definizione) stesso;
direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
Atto Cyber (->definizione) e Incidente Cyber (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; - e, nell'ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni).
Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
In riferimento al rischio RCT/O, poniamo i seguenti quesiti:
1) ---PREGRESSI ASSICURATIVI---
- Precedente assicuratore
- Premio annuo lordo in corso
- Importo della franchigia in corso
- Modalità gestione franchigia (tradizionale, SIR) in corso
2) ---INFORMAZIONI SUI SINISTRI---
- Elenco dei sinistri relativo agli ultimi cinque anni al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti
- Nel caso di gestione sinistro in SIR abbiamo necessità di conoscere per ogni annualità:
o Importo della franchigia in SIR
o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall'Ente con descrizione evento, stato ed importo e numero dei sinistri senza seguito
o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia con descrizione evento, stato ed importo al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e numero dei sinistri senza seguito
3) ---INFORMAZIONI GENERALI---
- Broker e provvigioni
- L'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani?
- L'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani?
- Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario
- In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: - In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture.
- In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole:
4) *SANCTION CLAUSE*
La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle -Condizioni di Assicurazione-.
5) *ESCLUSIONE TERRITORIALE*
Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:
- in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;
- sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
- in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.
6) *ESCLUSONE CYBER*
DEFINIZIONI
ATTO CYBER: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un -Sistema Informatico-.
INCIDENTE CYBER:
1. qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi -Sistema Informatico-;
2. qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un -Sistema Informatico-.
DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un -Sistema Informatico-.
MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un -Sistema Informatico-.
SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i -Dati informatici- ma non i Dati informatici stessi.
Esclusione Cyber Risk
Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi -Dato Informatico- (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del -Dato Informatico- (->definizione) stesso;
direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
Atto Cyber (->definizione) e Incidente Cyber (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; - e, nell'ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni).
Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
14/11/2025 14:14
Risposta
1) La polizza in corso prevede una franchigia tradizionale. Le ulteriori informazioni non sono considerate essenziali ai fini della formulazione dell’offerta.
2) Si invita l’operatore a presentare la dichiarazione di impegno alla riservatezza con le modalità stabilite all’art. 1 del disciplinare di gara al fine di ottenere le informazioni disponibili sui sinistri.
3)
- i dati del broker sono indicati nei documenti di gara.
- Pavia Acque non è proprietario né gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani.
- Si conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario.
- Si conferma che sarà consentito l’inserimento della clausola a seguito di aggiudicazione della procedura.
4) Si conferma che sarà consentita la sostituzione della clausola sopra riportata a seguito di aggiudicazione della procedura.
5) Si conferma che sarà consentito l’inserimento/sostituzione della clausola sopra riportata a seguito di aggiudicazione della procedura.
6) Si conferma che sarà consentito l’inserimento della clausola a seguito di aggiudicazione della procedura, ferma comunque l’operatività della precisazione di garanzia di cui alla Sez. III, art. 3, lett. t).
2) Si invita l’operatore a presentare la dichiarazione di impegno alla riservatezza con le modalità stabilite all’art. 1 del disciplinare di gara al fine di ottenere le informazioni disponibili sui sinistri.
3)
- i dati del broker sono indicati nei documenti di gara.
- Pavia Acque non è proprietario né gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani.
- Si conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario.
- Si conferma che sarà consentito l’inserimento della clausola a seguito di aggiudicazione della procedura.
4) Si conferma che sarà consentita la sostituzione della clausola sopra riportata a seguito di aggiudicazione della procedura.
5) Si conferma che sarà consentito l’inserimento/sostituzione della clausola sopra riportata a seguito di aggiudicazione della procedura.
6) Si conferma che sarà consentito l’inserimento della clausola a seguito di aggiudicazione della procedura, ferma comunque l’operatività della precisazione di garanzia di cui alla Sez. III, art. 3, lett. t).
13/11/2025 17:32
Quesito #11
Richiesta Chiarimenti Lotto 2 RCT O.
1) per la gestione dei sinistri in franchigia, poiché la Società dovrà richiedere benestare alla liquidazione al Cliente, si chiede se è possibile quantificare nell’ordine dei 30gg. il tempo necessario per avere un riscontro da parte dell’assicurato, trascorso il quale la richiesta si intende accettata per effetto del silenzio/assenso.
2) Relativamente ai danni da spargimento di acqua e derivanti dalla rete fognaria, sono rischi già previsti nella polizza in corso e per i quali quindi rileviamo l’eventuale presenza dei sinistri nell’elenco fornitoci? In caso positivo richiediamo se erano già previsti scoperti/franchigie e sottolimiti
3) Art. 10 - Costituzione del premio: con regolazione attiva si intende quella a favore della Società e quindi il premio anticipato si deve intendere minimo?
1) per la gestione dei sinistri in franchigia, poiché la Società dovrà richiedere benestare alla liquidazione al Cliente, si chiede se è possibile quantificare nell’ordine dei 30gg. il tempo necessario per avere un riscontro da parte dell’assicurato, trascorso il quale la richiesta si intende accettata per effetto del silenzio/assenso.
2) Relativamente ai danni da spargimento di acqua e derivanti dalla rete fognaria, sono rischi già previsti nella polizza in corso e per i quali quindi rileviamo l’eventuale presenza dei sinistri nell’elenco fornitoci? In caso positivo richiediamo se erano già previsti scoperti/franchigie e sottolimiti
3) Art. 10 - Costituzione del premio: con regolazione attiva si intende quella a favore della Società e quindi il premio anticipato si deve intendere minimo?
17/11/2025 08:14
Risposta
1) si rinvia al Capitolato speciale di polizza.
2) l’informazione non è ritenuta essenziale ai fini della formulazione dell’offerta e si rinvia alla documentazione pubblicata.
3) si conferma.
2) l’informazione non è ritenuta essenziale ai fini della formulazione dell’offerta e si rinvia alla documentazione pubblicata.
3) si conferma.
17/11/2025 11:05
Quesito #12
Egregi,
In merito al lotto RC Patrimoniale della gara per i servizi assicurativi, non essendo prevista la copertura per il rischio Cyber Risk nelle condizioni normative, con la presente chiediamo in caso di aggiudicazione di poter inserire nell’emissione della polizza la seguente clausola:
1)
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO CYBER
(Questa appendice prevale su qualsiasi altra disposizione prevista dal presente contratto di Assicurazione.)
1) Il presente contratto esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
a) Un Attacco Cyber;
b) Indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico;
a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato; o
c) la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
d) qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
2) Qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell’Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber.
Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni:
Per Sistema informatico si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati.
Per Attacco Cyber si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.
Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l’utilizzo, l’accesso, l’elaborazione, la trasmissione o l’archiviazione da un sistema informatico.
2) Si richiede, inoltre, la conferma che l'Ente abbia una Polizza Rc Patrimoniale in corso a garanzia del rischio.
In merito al lotto RC Patrimoniale della gara per i servizi assicurativi, non essendo prevista la copertura per il rischio Cyber Risk nelle condizioni normative, con la presente chiediamo in caso di aggiudicazione di poter inserire nell’emissione della polizza la seguente clausola:
1)
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO CYBER
(Questa appendice prevale su qualsiasi altra disposizione prevista dal presente contratto di Assicurazione.)
1) Il presente contratto esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
a) Un Attacco Cyber;
b) Indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico;
a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato; o
c) la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
d) qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
2) Qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell’Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber.
Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni:
Per Sistema informatico si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati.
Per Attacco Cyber si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.
Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l’utilizzo, l’accesso, l’elaborazione, la trasmissione o l’archiviazione da un sistema informatico.
2) Si richiede, inoltre, la conferma che l'Ente abbia una Polizza Rc Patrimoniale in corso a garanzia del rischio.
17/11/2025 13:22
Risposta
1) Si conferma che sarà consentito l’inserimento della clausola sopra riportata a seguito di aggiudicazione della procedura.
2) Si precisa che l’Ente ha in corso una polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei dipendenti tecnici.
2) Si precisa che l’Ente ha in corso una polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei dipendenti tecnici.